ART.14
UNO STRUMENTO UTILE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
CONVENZIONE ART. 14
La Provincia di Brescia ha adottato un modello di convenzione art. 14 del DLGS 276/2003 per l’inserimento lavorativo di persone disabili presso cooperative sociali di tipo B che ricevono commesse di lavoro da imprese soggette all’obbligo di assunzione ai sensi delle legge 68/99. L’azienda committente, che intende avvalersi di questo strumento, stipula con la Provincia di Brescia – Ufficio Collocamento Mirato Disabili e la Cooperativa Sociale una convenzione finalizzata all’integrazione lavorativa di persone disabili.
La Provincia di Brescia ha adottato un modello di convenzione art. 14 del DLGS 276/2003 per l’inserimento lavorativo di persone disabili presso cooperative sociali di tipo B che ricevono commesse di lavoro da imprese soggette all’obbligo di assunzione ai sensi delle legge 68/99. L’azienda committente, che intende avvalersi di questo strumento, stipula con la Provincia di Brescia – Ufficio Collocamento Mirato Disabili e la Cooperativa Sociale una convenzione finalizzata all’integrazione lavorativa di persone disabili.
COMMESSA DI LAVORO (CONTRATTO DI AFFIDAMENTO)
La commessa di lavoro è un contratto di appalto tra Impresa e Cooperativa Sociale.
La stessa deve contenere i seguenti elementi salienti:
- Oggetto della commessa, dettaglio delle mansioni e fasi di esecuzione della stessa;
- Durata della commessa: non può essere inferiore ad un anno e superiore a 5 anni;
- Luogo di svolgimento delle attività: in azienda o in cooperativa;
- Il numero di assunzioni di lavoratori disabili coinvolti nella convenzione a fronte dell’affidamento della commessa di lavoro che risulta dalla formula di determinazione delle scopeture;
- Modalità ed entità delle fatturazioni;
- Tempi massimi di pagamento.
La commessa di lavoro è un contratto di appalto tra Impresa e Cooperativa Sociale.
La stessa deve contenere i seguenti elementi salienti: