PER LE AZIENDE
La Provincia di Brescia ha elaborato una Convenzione Quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all’integrazione lavorativa delle persone disabili ai sensi dell’Art. 14 del D.lgs. del 10/09/2003 n. 276, siglata dalle Associazioni dei Datori di Lavoro, dalle Associazioni dei Lavoratori e dalle Associazioni di rappresentanza delle Cooperative Sociali. Lo strumento della Convenzione Art. 14 completa il ventaglio di opportunità per le imprese di ottemperare all’obbligo dell’assunzione di personale disabile previsto dalla legge 68/99 e si aggiunge allo strumento delle convenzioni art.11.
La convenzione art. 14 consente all’impresa, attraverso l’individuazione ed esternalizzazione di una commessa di lavoro affidata ad una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, di ottemperare ad una quota parte del proprio obbligo mediante l’assunzione della o delle persone disabili da parte della Cooperativa. L’Impresa indicherà nel prospetto riepilogativo da consegnare alla Provincia di Brescia i nominativi delle persone disabili assunte dalla Cooperative come persone inserite presso la propria azienda attraverso la convenzione art. 14 a garanzia dell’ottemperanza dell’azienda stessa.
La convenzione art. 14 consente all’impresa, attraverso l’individuazione ed esternalizzazione di una commessa di lavoro affidata ad una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, di ottemperare ad una quota parte del proprio obbligo mediante l’assunzione della o delle persone disabili da parte della Cooperativa. L’Impresa indicherà nel prospetto riepilogativo da consegnare alla Provincia di Brescia i nominativi delle persone disabili assunte dalla Cooperative come persone inserite presso la propria azienda attraverso la convenzione art. 14 a garanzia dell’ottemperanza dell’azienda stessa.
Attori che sottoscrivono la convenzione:
- La Provincia di Brescia, in qualità di Ente gestore del Collocamento Mirato e della applicazione della legge 68/99;
- Le cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo delle Società cooperative previste nell’art. 2512 del Codice Civile e all’Albo regionale ai sensi della legge regionale del 18/11/2003;
- I datori di lavoro privati con sede operativa nella Provincia di Brescia in obbligo o non in obbligo ai sensi della legge 68 e che si stanno operando ad ottemperare anche con lo strumento previsto dalla Convenzione regolamentata dall’art. 11 della legge 68/99.
Durata delle convenzioni:
La durata delle convenzioni non può essere inferiore ad 1 anno e non superiore ai 5 anni raggiungibili anche attraverso proroghe formali. Qualora nel corso del primo quinquennio, i lavoratori coinvolti nella convenzione abbiano trovato stabile occupazione (anche nella Cooperativa stessa), le parti possono chiedere la sottoscrizione di una seconda convenzione, anche con pari oggetto di lavoro, per altri 5 anni.
Assunzioni obbligatorie disabili:
Il Decreto Semplificazioni ha stabilito che con decorrenza primo gennaio 2018 (inizialmente 1/1/2017 – D.Lgs 151/2015), i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti computabili sono obbligati ad assumere un numero di lavoratori disabili, variabile in funzione del numero di dipendenti che risultano in forza all’Azienda, come la tabella sotto riportata.
Con specifico riferimento alle Aziende che occupano da 15 a 30 dipendenti, l’obbligo di assunzione avviene entro 60 giorni al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti. In caso di mancata o ritardata comunicazione al Collocamento è prevista una sanzione pari a € 153,20, per ogni singolo disabile, per ogni giorno lavorativo di ritardo, ridotta a un quarto in caso di ottemperanza a seguito di diffida.
- 1 disabile se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti
- 2 disabili se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti
- 7% di disabili se l’azienda occupa oltre 50 dipendenti
L’ottemperanza può essere garantita dalla cooperativa sociale con un numero di disabili pari al 50% della quota d’obbligo.
La cooperativa assolve all’obbligo dell’azienda assumendo almeno per 21 ore settimanali ogni unità coinvolta nella convenzione.
La cooperativa assolve all’obbligo dell’azienda assumendo almeno per 21 ore settimanali ogni unità coinvolta nella convenzione.
Copertura dei posti:
La copertura dei posti è determinata dal valore della commessa. Tale valore dovrà essere calcolato secondo una formula che indica il valore annuo della commessa, il costo di produzione annuo e il costo del lavoratore disabili come riportato nella Convenzione Quadro.
Attivazione della convenzione:
L’attivazione della convenzione è subordinata alla compilazione della modulistica fornita dalla Provincia di Brescia. Sarà cura della Cooperativa provvedere alla compilazione, raccolta delle firme e consegna all’ufficio competente della Provincia. La documentazione è composta dalla richiesta di convenzione, il contratto di affidamento della commessa di lavoro e i dati conoscitivi delle persone disabili che la cooperativa chiede di assumere all’interno della convenzione.
Si precisa che le persone coinvolte nella convenzione possono lavorare all’interno della commessa o lavorare in altre attività della cooperativa. Vincolo per l’ottemperanza è che le persone disabili siano assunte con un contratto pari alla durata della convenzione e della commessa.
Si precisa che le persone coinvolte nella convenzione possono lavorare all’interno della commessa o lavorare in altre attività della cooperativa. Vincolo per l’ottemperanza è che le persone disabili siano assunte con un contratto pari alla durata della convenzione e della commessa.